Art. 4.

      1. Ai vincitori del concorso di cui alla presente legge è attribuito un premio consistente nella partecipazione gratuita a manifestazioni sportive, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio.
      2. I premi sono ripartiti nella misura di 50 ai concorrenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e di 50 ai rappresentanti delle organizzazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.